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LEGITTIMO IL SEQUESTRO A CARICO DELL’IMPRENDITORE ANCHE SE LA SOCIETÀ HA UN CREDITO D’IMPOSTA
P. Pasquinuzzi e M. Urban, in Riv. Il Tributo
ilTributo.it - n.51 - 2019



Legittimo il sequestro a carico dell’imprenditore anche se la società ha un credito d’imposta - Studio Legale Traversi - studio legale auto riciclaggio Firenze
LEGITTIMO IL SEQUESTRO A CARICO DELL’IMPRENDITORE ANCHE SE LA SOCIETA’ HA UN CREDITO D’IMPOSTA

Di Martina Urban e Paola Pasquinuzzi

La Suprema Corte, con la sentenza 15 gennaio 2019, n. 1657 si è nuovamente occupata di sequestro finalizzato alla confisca del profitto derivante da reato tributario.
In particolare, il caso di specie riguarda l’applicazione di un sequestro preventivo per equivalente sui beni dell’amministratore di una Società di capitali, accusato del reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" di cui all’art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Particolare interesse riveste la tesi difensiva dell’indagato, secondo cui il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente affermato la legittimità del sequestro per equivalente a carico dell’amministratore, anziché ritenere applicabile il sequestro finalizzato alla confisca diretta avente ad oggetto il patrimonio della Società e, in particolare, il credito di imposta da questa maturato.
Secondo tale impostazione, sottoponendo a sequestro il credito di imposta, quale profitto diretto del reato, ne sarebbe conseguita la "liberazione" dei beni personali del legale rappresentante.
Ciò sulla base della considerazione per cui l’Autorità Giudiziaria è tenuta a verificare innanzitutto se vi siano i presupposti di applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto di reato e, solo laddove ciò non sia possibile, potrà procedere al sequestro per equivalente beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
Nei delitti tributari, il profitto del reato è pacificamente costituito dal risparmio di imposta e, cioè, dalla mancata corresponsione del relativo esborso.
Nel caso in cui il contribuente accertato sia una Società di capitali, il profitto del reato - costituito dal risparmio di imposta - di regola rimane all’interno del circuito di impresa e quindi può formare oggetto di confisca diretta, anche se il reato è attribuibile al legale rappresentante.
Solo qualora non sia possibile rinvenire il profitto di reato nel patrimonio dell’Ente, occorrerà procedere al sequestro per equivalente dei beni personali dell’indagato, per un valore corrispondente a quello del vantaggio economico derivato dal reato in questione.
Nel caso di specie, da quanto si legge nel testo della motivazione della sentenza, il patrimonio dell’ente non era sufficientemente capiente per "sopportare" il sequestro diretto del profitto di reato e, quindi, l’Autorità Giudiziaria aveva sequestrato i beni dell’imputato per un valore corrispondente.
Sennonché, la Società vantava un notevole credito di imposta che, secondo la tesi difensiva, avrebbe potuto essere sequestrato a titolo di profitto diretto del reato, liberando quindi i beni personali dell’imprenditore.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte premette che, nei reati tributari, il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e ribadisce che "il profitto della frode fiscale corrisponde, in altri termini, all’imposta evasa, indipendentemente dalle concrete modalità della sua mancata corresponsione da parte del contribuente all’amministrazione finanziaria ed è, dunque, indifferente se tale imposta sia stata in concreto non pagata o portata a credito dal contribuente stesso. L’evasione dell’imposta costituisce, infatti, non uno degli elementi costitutivi, ma semplicemente l’oggetto del dolo specifico del reato, che si consuma in un momento precedente all’evasione stessa, con l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi".
Dopo aver richiamato tali principi, oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso proposto, affermando che "il credito Iva di un milione di Euro in capo alla società della quale indagato era legale rappresentante non è effettivamente sussistente, perché generato dalla utilizzazione, nel corso degli anni, di numerose fatture per operazioni inesistenti; con la conseguenza che tale credito non può essere oggetto di un fruttuoso sequestro, non essendo l’amministrazione finanziaria tenuta ad onorarlo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 1657).
Tale statuizione relativa al caso specifico non appare condivisibile, dato che il credito IVA maturato dalla Società è a tutti gli effetti un credito esistente e costituisce elemento positivo del patrimonio aziendale e, come tale, aggredibile in via diretta.
In ogni caso, ad avviso di chi scrive, qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda al disconoscimento del credito di imposta maturato per effetto del reato, il suddetto disconoscimento del credito comporterebbe l’automatico annullamento di ogni profitto derivante da reato, con la conseguenza che nessuna confisca, né diretta né per equivalente dovrebbe essere applicata nel caso di specie.
Tali considerazioni sono state tuttavia superate dalla Suprema Corte che, affrontando specificamente la problematica relativa alla applicabilità della confisca diretta al credito di imposta, ha risolto la questione in senso negativo, ritenendo che tale credito, se derivante dall’evasione, non possa far parte dei beni suscettibili di confisca diretta, per cui l’Autorità Giudiziaria ben può procedere alla confisca per equivalente sui beni personali del legale rappresentante, fino alla concorrenza del valore del profitto, dato dall’imposta evasa.






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